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Ddl approvato in Senato il 21.10.1999 4197/S “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”
(Testo elaborato a partire dal disegno di legge sulla “par condicio” approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 1999)

Articolo 1.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonchè per ogni referendum.

Articolo 2.
(Comunicazione politica radiotelevisiva )

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
2. La comunicazione politica radiotelevisiva assume le seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste. In ciascuna delle forme anzidette si deve assicurare parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.
3. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per la concessionaria pubblica, e facoltativa per le emittenti private. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le ulteriori regole per la comunicazione politica radiotelevisiva.
6. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67, e successive modificazioni. Per tali imprese rimane comunque vietata la sola concessione di spazi autogestiti a titolo sia oneroso sia gratuito.

Articolo 3.
(Messaggi politici autogestiti)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi del precedente articolo 2, comma 3, possono trasmettere massaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, d'ora in avanti definiti “messaggi”.
2. I messaggi devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa tra novanta secondi e tre minuti a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, si cui ogni emittente comunica, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto, prevedendo fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
3. Per ciascuna emittente nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi del precedente articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete negli stessi giorni e nelle stesse fasce orarie. Per ciascuna emittente locale gli spazi per i messaggi non possono superare il 50 per cento della durata totale anzidetta. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizione di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui al presente articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione “messaggio autogestito gratuito” o “messaggio autogestito a pagamento”, e l'indicazione del soggetto committente.
5. Qualora gli spazi per i messaggi siano offerti a pagamento, le emittenti praticano uno sconto pari al 90 per cento della tariffa più bassa effettivamente praticata nell'anno precedente per i messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto de 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ciascuna nell'ambito delle proprie competenze adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo.

Articolo 4.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: : tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti.
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle liste, si osserva la proporzione esistente tra i soggetti politici nelle assemblee da rinnovare;
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle liste e la chiusura della campagna elettorale, spazi sono ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in non meno del venticinque per cento dei collegi o circoscrizioni, fatta salva l'eventuale presenza di minoranze linguistiche, tenendo conto del sistema elettorale da applicare, nell'ambito territoriale di riferimento, e del criterio di cui al precedente punto a). E' fatta comunque salva una quota uguale per tutti i soggetti politici che presentano candidature;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi secondo la disciplina di cui al precedente articolo 3. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui al precedente articolo 1, comma 2, e, decorso il termine per la presentazione delle candidature, i soggetti politici presentatori delle candidature medesime. I messaggi e i programmi di comunicazione politica ai sensi del precedente comma 1 sono trasmessi in appositi contenitori, in misura non superiore a due per ogni giornata di programmazione.
4. I contenitori di cui al precedente comma recano la denominazione “comunicazione politica”, non possono interrompere altri programmi né essere interrotti da altri programmi. Le emittenti radiofoniche e televisive locali comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al precedente comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori medesimi. Fino al completamento delle operazioni elettorali ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima autorità con almeno cinque giorni d'anticipo.
5. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
6. Per i referendum la disciplina di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applica anche alle emittenti radiofoniche e televisive nazionali.

Articolo 5.
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva é vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Articolo 6.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra piú candidati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresí, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Articolo 7.
(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni é vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 sono resi pubblici e disponibili su apposito sito informatico, nella loro integralità, accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali é responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui é stato realizzato il sondaggio.

Articolo 8.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto é fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Articolo 9
(Provvedimenti e sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente ufficio territoriale del Governo (UTG) o, sino alla sua istituzione, al competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente UTG o, sino alla sua istituzione, al competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettersi entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
3. In caso di violazione degli articoli 2 e 4, commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articolo 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 6, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3,4,5,6 e 7, l'Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità puó, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio entro trenta giorni. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo steso termine, i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, l'amministratore e gli interessati possono depositare e trasmettere memorie alla segreteria entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Articolo 10
(Obblighi di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n.515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.


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