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Fai clic qui: ecco come
ti inganno sul web

di Sandra Cavallo

Personaggi della Playstation con gli abiti sponsorizzati, pubblicità incrociate che reclamizzando un prodotto ne suggeriscono un altro, spot on line con finale a scelta, cartelloni pubblicitari virtuali nelle scenografie elaborate al computer degli show televisivi... Le nuove frontiere della pubblicità fanno i conti con lo straordinario affollamento comunicativo dei mezzi tradizionali di comunicazione di massa, che rende sempre più difficile farsi strada fino all'attenzione del consumatore.

Il sovraccarico cognitivo della pubblicità.
Ogni settimana siamo esposti, si calcola, a 1800 messaggi pubblicitari su stampa, radio o tv e almeno 136 banner sul Web: un sovraccarico pubblicitario che le nuove strategie creative tendono a bilanciare, ideando nuove forme di comunicazione per reindirizzare verso la pubblicità lo sguardo del consumatore, che sempre più sta imparando ad individuare ed evitare la pubblicità prima ancora di leggerne il contenuto.

La saturazione del mercato pubblicitario dei media tradizionali porta molti inserzionisti ad affacciarsi sul Web, che offre nuove possibilità di pubblicità mirata a raggiungere target specifici a costi inferiori. Si calcola che entro il 2001 il mercato dell'e-advertising raggiungerà i 18 miliardi di dollari. Eppure anche la pubblicità su Web non ha la vita così facile. Anche qui gli utenti avanzati, che stanno diventando più numerosi di quelli inesperti, hanno imparato a riconoscere a livello preconscio tutto ciò che ha la forma, la collocazione ed il dinamismo tipico di un banner.

Web banner sempre più audaci.
Come si mantiene viva allora la grande macchina del web advertising? Le forme più creative per attirare l'attenzione sono spesso ai confini della violazione della privacy e dell'ingannevolezza. False promesse di servizi gratuiti, banner che simulano videogiochi, o addirittura messaggi di errore, che portano a fare clic prima ancora di capire che si tratta in realtà di un messaggio pubblicitario, link che si autocliccano non appena ci si passa sopra con il mouse… Non c'è proprio limite alla sfrontatezza della pubblicità su Web?

L'Antitrust e la pubblicità ingannevole.
I messaggi pubblicitari ingannevoli sono in Italia pertinenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che indaga a partire da denunce dei cittadini, dei concorrenti o delle associazioni di consumatori, ai sensi del decreto legislativo 74 del 1992, emanato in attuazione di una direttiva dell'Unione Europea.

"Nell'arco del 1999 abbiamo seguito circa una dozzina di procedimenti relativi a messaggi diffusi via web o via posta elettronica", dichiara il Dott. Stefano Sciolli, della Direzione Pubblicità Ingannevole dell'Antitrust. "Il testo legislativo non pone limitazioni al mezzo utilizzato per diffondere il messaggio, dunque anche la pubblicità su Internet ricade nell'ambito delle nostre attività. E' sufficiente che si tratti di una promozione di beni e servizi destinati al consumatore italiano, anche se poi la sede legale dell'operatore pubblicitario si trova all'estero". Non potendo procedere d'ufficio, il punto di partenza per l'avvio di un'indagine deve essere sempre una denuncia. Che deve includere in allegato una copia del messaggio "incriminato". Nel caso del Web, conferma Sciolli, "è sufficiente una stampa della pagina web che contiene il messaggio, da inviare con la lettera di denuncia per raccomandata o anche via fax… ancora non accettiamo le e-mail".

Dalla denuncia all'indagine.
Non c'è il rischio che si tratti di una simulazione, prodotta magari ad arte da chi denuncia con un programma di publishing? "Perché la denuncia sia formalmente accettabile è sufficiente la stampa; sarà poi compito dell'Autorità verificare se il messaggio è ancora presente sul web, o risalire all'agenzia di pubblicità on line responsabile della pubblicazione dei banner nella pagina web e verificare se effettivamente tra i banner che ha esposto nel periodo indicato è comparso anche il messaggio in questione. Nel corso dell'indagine si analizza tutto il contesto pubblicitario e ipertestuale in cui l'annuncio compare, senza limitarsi al singolo messaggio: valutiamo infatti anche tutto ciò che circonda il testo e le immagini di cui si discute, il che nel caso del Web vuol dire analizzare tutto l'insieme di link da e verso il messaggio che si presume ingannevole. Eventualmente, si verifica anche se si possa parlare di corresponsabilità da parte del sito che ha ospitato l'inserzione, nel caso che ci sia un coinvolgimento particolare oltre al normale contratto di inserzione pubblicitaria, e in astratto si può indagare per risalire ai dati dell'operatore pubblicitario, anche con una richiesta di informazioni all'Internet Provider". E nel caso dei messaggi ingannevoli inviati via posta elettronica? "Il procedimento è analogo, valutiamo cioè se esistano gli estremi per parlare di pubblicità ingannevole: se il messaggio ad esempio non è chiaramente riconoscibile nella sua natura pubblicitaria, o se il prodotto reclamizzato non corrisponde alla descrizione. Un elemento in più da valutare in questo caso tuttavia è l'accertamento che non si tratti di una singola comunicazione ma di un vero e proprio messaggio pubblicitario; cioè, per procedere è necessario che il messaggio sia stato diffuso con la finalità di promuovere la vendita di beni o servizi e che abbia raggiunto 30/40 persone. Anche in questo caso possiamo avvalerci della collaborazione degli Internet Provider".

Le sanzioni.
Quali sono le sanzioni, quando si arriva alla conclusione che il messaggio è ingannevole? "Il Garante può disporre l'interruzione della campagna e la pubblicazione, a proprie spese, di un comunicato rettificativo o un estratto della decisione dell'Autorità sui mezzi utilizzati per la campagna, Internet inclusa. Ma se l'operatore pubblicitario non ottempera a queste decisioni, allora scatta la denuncia per inottemperanza al giudice ordinario che valuta se applicare le sanzioni penali previste dalla normativa".

Gioco o inganno?
E che dire dei banner che invitano a fare clic con la scusa di un gioco o, peggio, imitando un messaggio di errore del proprio sistema operativo? Possono essere considerati casi di pubblicità ingannevole? "A dir la verità non ci siamo mai trovati ad indagare su messaggi di questo genere, banner che sfruttano le dinamiche tipiche del gioco elettronico o della gestione del computer. Posso immaginare però che se si tratta di messaggi promozionali chiaramente riconoscibili come tali, probabilmente non si potrebbe emettere una decisione di pubblicità ingannevole: semmai si può parlare semplicemente di messaggio poco corretto. Nel caso invece in cui risulti che il messaggio cela la sua natura promozionale, allora probabilmente ci sarebbero gli estremi per procedere".

Il banner in realtà è profondamente differente rispetto ai messaggi pubblicitari di altri mezzi di comunicazione: assimilabile piuttosto ad un "teaser" nella pubblicità tradizionale, il suo scopo non è direttamente invogliare all'acquisto di un prodotto o servizio ma indurre l'utente a fare clic per andare in un sito in cui poi saranno proposti più in dettaglio beni e servizi. A quanto pare, grazie ad un testo legislativo che non pone limitazioni a priori, l'Autorità è in condizione di affrontare le diverse questioni etiche e, soprattutto, commerciali che stanno nascendo dall'utilizzo del nuovo mezzo. Ma l'ha fatto finora solo in minima parte, sulla scia di alcuni procedimenti specifici e di poche denunce relative al settore. Ora tocca ai web-consumatori prendere l'iniziativa e denunciare gli abusi.

(inserito su Web il 21.2.00)


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