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Normativa

L'informazione va regolata
ma niente censure online

di Alessio Balbi

La libertà di informazione online è a rischio? Oppure l'obbligo di registrazione esteso anche alle pubblicazioni telematiche sarà una garanzia per gli utenti ed i membri delle redazioni? La proposta di modifica della legge 47/1948 sulla stampa ha scatenato polemiche ed interrogativi. Cerchiamo di fare chiarezza.

Il 6 ottobre scorso Franco Abruzzo, presidente dell'OdG della Lombardia, indirizza un appello al ministro della Giustizia Piero Fassino affinché “sia reso possibile l'appello in sede penale ai giornalisti condannati per diffamazione e perché non ci siano condanne per diffamazione a mezzo decreto”.

Fin qui nulla di strano, tanto più che Abruzzo aveva inviato a gennaio un'appello simile anche al predecessore di Fassino nel governo D'Alema, Oliviero Diliberto. Nella lettera di Abruzzo, però, compare anche una proposta di modifica all'articolo 5 della legge 47/1948 sulla stampa secondo la quale verrebbe stabilito che “nessun giornale, periodico, telegiornale, radiogiornale oppure giornale telematico può essere pubblicato o trasmesso se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale”.

È questo paragrafo che fa montare su tutte le furie l'associazione PeaceLink. Secondo la legge sulla stampa, infatti, "ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile" (art. 3) il quale deve risultare iscritto all'albo dei giornalisti. I contravventori sono puniti per il reato di stampa clandestina “con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000”.

Quindi, dei volontari che non fanno i giornalisti di professione, dovrebbero trovarsi un prestanome che faccia da direttore per la loro pubblicazione; il tutto, lamentano quelli di PeaceLink, senza che nella decisione siano stati coinvolti “il mondo del volontariato e dell'associazionismo, le organizzazioni non governative e i singoli cittadini”.

Per questo, PeaceLink ha lanciato un contro-appello in nome della libertà di espressione, di comunicazione e di informazione in Rete, denunciando “il modello dittatoriale che domina il flusso planetario delle notizie”.

Fin qui le critiche alla proposta di Abruzzo. C'è da dire, però, che essa va anche incontro ad alcune esigenze degli utenti e degli stessi operatori dell'informazione online.

Alla grande libertà di espressione in Rete, fa infatti da contrappunto la totale mancanza di controlli e di garanzie circa la correttezza delle informazioni diffuse su Internet. Come garantire gli utenti di un mezzo che va sempre più affiancandosi ai tradizionali veicoli di informazione? E come tutelare chi si senta diffamato da un sito del quale non sia possibile individuare i responsabili?

C'è di più. Registrare una pubblicazione presso il Tribunale potrebbe essere un modo per distinguere l'informazione professionale da quella spontanea, permettendo di assegnare ai giornalisti telematici gli stessi diritti dei loro colleghi della carta stampata.

Queste considerazioni sono state svolte e approfondite in un dibattito sulla rivista InterLex, da sempre attenta alle leggi che regolano l'informazione online. Nel corso del dibattito, le posizioni in materia sembrano essersi chiarite e, in parte, ridimensionate.

Da InterLex viene una proposta interessante: mantenere facoltativa la possibilità di registrazione presso il Tribunale e rendere invece obbligatoria l'identificazione dei propri clienti da parte dei service provider, in modo che l'autorità giudiziaria (e lei soltanto) possa risalire ai responsabili di eventuali illeciti.

Questa proposta ha raccolto finora il consenso, seppure a titolo personale, di Rodolfo Falvo, vicedirettore della Fnsi, il quale ha aggiunto l'idea di creare un dominio .inf grazie al quale i siti che vogliono fare informazione possano “essere riconosciuti immediatamente come tali, dando alcuni elementi probatori ai fini dell'ottenimento di tale estensione”.

(inserito su Web il 22.1.01)


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