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Normativa

Fenomeno webzines:
sono davvero stampa?
Come intendere la registrazione
delle testate elettroniche

di Sandra Cavallo

Con l'avvento di Internet tante cose sono cambiate nel mondo dell'informazione: la ricerca delle notizie, la trasmissione dei materiali, ma soprattutto le forme di diffusione delle informazioni. Oggi sono ormai numerosissimi, anche in Italia, i siti in grado di fornire notizie costantemente aggiornate 24 ore su 24: non solo le agenzie di stampa, ma anche molte testate originariamente quotidiane (come la Repubblica) o anche periodiche (come Panorama). E che dire di webzines che, nate come pagine aziendali o addirittura personali, sono in grado ora di stare al passo delle grandi testate tradizionali, garantendo un flusso ininterrotto di informazioni, approfondimenti, servizi? Il confine tra informazione giornalistica e semplice diffusione di notizie a titolo più o meno personale o commerciale va facendosi più complesso. A che titolo considerare 'informazione' il sito di Adnkronos e non quelli di Yahoo, Hot.it o Libero Infostrada?

Internet, è cosa nota, permette a chiunque di prendere in mano i mezzi del mestiere e seguire personalmente - con un bagaglio minimo di competenze e di tecnologia - l'intero processo, dalla ricerca delle fonti, al confezionamento, alla diffusione della notizia. Un gruppo di studenti, l'ufficio relazioni esterne di una azienda commerciale, un'associazione di volontariato, una piccola impresa, possono così mettersi in testa di diventare editori di se stessi.

Queste nuove pubblicazioni attuano grazie al Web il diritto di "manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" che l'articolo 21 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, attenendosi alle leggi dello Stato ed in particolare alla legge sulla stampa del 1948 (n.47 dell'8.2.48), ogni pubblicazione, comunque diffusa, ha l'obbligo di iscriversi in un registro apposito presso il Tribunale di competenza e di riportare su ogni copia pubblicata il numero della registrazione, il nome dell'editore e del direttore responsabile, obbligatoriamente iscritto, quest'ultimo, all'Ordine dei Giornalisti. L'inosservanza di questa norma comporta il reato di stampa clandestina punito con la reclusione o con multe in denaro. Ne potrebbe derivare dunque un obbligo di iscrizione anche per le webzines; ma cosa ne sarebbe allora della leggendaria libertà di espressione del Web? In ogni modo, la situazione è piuttosto complessa. La legge della stampa del 1948 citava come unico mezzo di trasmissione dell'informazione noto al tempo le testate a stampa. Nel 1975 la legge n.103 del 14.4 e successivamente nel 1990 la legge n. 223 del 6.8 (la Mammì) hanno esteso la legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche diffuse a mezzo radiofonico o televisivo. Ma solo da un paio di anni, in alcuni casi dopo alcune lunghe diatribe, è diventato consuetudine per i tribunali accettare anche l'iscrizione di testate solamente e puramente telematiche (tra i pionieri, Infocity nel 1995, Punto Informatico nel 1996, Interlex e Galileo nel 1997). La registrazione, con l'individuazione di un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei Giornalisti, è a questo punto una possibilità per il web-editore, anche se - fortunatamente - non un obbligo come accade per quanto riguarda tutti gli altri mezzi di diffusione. Ma ha un senso pretendere un riconoscimento giornalistico in un mezzo che si sta sviluppando, anche con servizi di informazione, del tutto al di là delle maglie dell'Ordine dei Giornalisti e dei registri della stampa?

Manlio Cammarata, direttore di Interlex, sostiene che la materia necessita senz'altro di una revisione generale in sede legislativa. "Grazie all'Internet , chiunque può essere "fornitore di informazioni" e le limitazioni imposte dalla normativa sulla stampa mal si conciliano con la libertà di espressione che caratterizza la rete. Si aggiunga che l'ordinamento della professione giornalistica è ormai obsoleto e l'Ordine deve essere profondamente riformato". In queste condizioni, vale la pena di chiedere la registrazione di una pubblicazione telematica, nel caso in cui sussistano i requisiti di una testata giornalistica? "A mio avviso la risposta è affermativa, se con la registrazione si intende classificare la pubblicazione come risultato di un'attività professionale, con tutte le garanzie di responsabilità e di correttezza dell'informazione che la legge (sulla carta) attribuisce alla stampa. Insomma, la registrazione dovrebbe servire a distinguere l'informazione professionale da quella "spontanea", fermi restando gli aspetti positivi di quest'ultima".

Nel dibattito sul tema non può non intervenire dunque una serie di considerazioni sull'evoluzione del mestiere del giornalista con l'avvento del mezzo Web. In un momento storico in cui trovare le notizie è fin troppo facile, la rilevanza del giornalista non è più (soltanto) nel saper confezionare la notizia ma piuttosto nell'essenziale ruolo di filtro, selezionatore, guida esperta per l'utente suscettibile di overload informativo: un setaccio in grado di valutare la correttezza della fonte e la rilevanza dell'evento relativamente al pubblico dei destinatari. E' con questa idea di giornalismo in mente che i primi pionieri e poi molti altri editori su Web hanno intrapreso la strada della registrazione della testata elettronica, in grado di imporre alla 'webzine' una sorta di marchio di qualità giornalistica che si traduce in: selezione e verifica delle fonti, confezionamento accurato, valutazione della rilevanza dell'evento secondo le regole giornalistiche, responsabilità dei contenuti redazionali. Nella proposta di un Codice di Autoregolamentazione degli Internet Provider stesa da Cammarata e Monti nel 1997, si proponeva di definire i requisiti sulla base dei quali un sito debba (e possa) essere registrato come testata giornalistica, distinguendo nettamente ciò che è assimilabile ad una testata giornalistica da ciò che non lo è (aree di discussione, raccolte di testi ecc.). Solo i siti che rispondono a questi requisiti potrebbero registrarsi presso il Tribunale, usufruendo così delle agevolazioni di cui alla legge 675 del 1996 (deroghe sulla tutela dei dati personali), di protezioni speciali da atti di sequestro e censura ingiustificati. Una volta effettuata la registrazione al Tribunale si potrebbe tentare anche l'iscrizione al registro della stampa, procedura tuttavia ben più burocratizzata e che dà diritto ad alcune facilitazioni economiche (come lo sconto del 50% sulle tariffe telefoniche, che oggi comunque per il collegamento ad Internet è garantita dalla Telecom a chiunque).


Come fare per registrarsi

Occorre depositare alla Cancelleria del Tribunale di Competenza (difficile da individuarsi a volte parlando di pubblicazioni che risiedono su Internet, si individua tuttavia solitamente il tribunale di residenza dell'editore) una dichiarazione con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile, da cui risulti il proprio nome e domicilio, nonché il titolo e la natura della pubblicazione (in questo caso, telematica), i documenti che dimostrano che direttore responsabile e proprietario godono della cittadinanza italiana e dei diritti politici, una copia dello statuto o dell'atto di costituzione, solo nel caso in cui il proprietario non sia un singolo ma una società o associazione. Il costo complessivo è di circa un milione da pagarsi una tantum.

(inserito su Web il 10.11.99)


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